Con delibera della Giunta Provinciale con data del 25 Novembre 2022, la Provincia Autonoma di Trento (PAT) ha elevato il budget dell’Avviso FESR 2/2022, un contributo per investimenti in impianti fotovoltaici, di cui deliberazione di Giunta provinciale n. 1034 del 7 giugno 2022 e s.m.i..
Tale opportunità di sviluppo regionale, consistente appunto nella seconda iniziativa del programma FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale), prevede un bonus, o meglio, un contributo, per sostenere quelle imprese che intraprendono interventi di efficientamento energetico ed iniziative volte ad aumentare la produzione di energia da fonte rinnovabile. Le Aziende coinvolte possono essere le piccole, le medie e le grandi imprese.
Nel caso specifico, l’erogazione del contributo è presentata mediante una procedura a sportello ed è pari al 40% per le piccole e medie imprese, mentre per le grandi imprese è pari al 30% (in regime “de minimis” 40%).
Tra gli oneri rimborsabili rientrano pertanto tutti i servizi tecnici (progettazione preliminare-definitiva- esecutiva, direzione lavori, consulenze, collaudi, ad esclusione della diagnosi energetica), la realizzazione di impianti solari fotovoltaici (di seguito li chiameremo FTV) , che possono essere abbinati a sistemi di accumulo (batterie) e colonnine di ricarica per veicoli elettrici.
Gli interventi di rimpiazzo o di manutenzione di impianti pre-esistenti o nuovi impianti realizzati contestualmente ad interventi edilizi, in cui si rendano obbligatori per Legge impianti di produzione da rinnovabile elettrico, non sono ammessi a contributo.
Contrariamente ad altre forme di contributo, il contributo FESR per la realizzazione di impianti fotovoltaici stabilisce dei criteri premianti basati sul “merito” della soluzione tecnica intrapresa, attribuendo quindi un punteggio in funzione della tipologia di impianto che si intende realizzare, se destinato quindi all’autoconsumo e/o alla condivisione dell’energia elettrica in esubero.
Della spesa complessiva inerente alla progettazione e realizzazione di impianti FTV, il contributo del 40% o del 30% viene erogato su un certo “massimale di spesa”. La rimanente quota rimane a carico della Committenza. Tale “massimale di spesa” è appunto variabile, in funzione proprio del punteggio prima descritto (attribuito secondo classi di merito).
Il punteggio più elevato (e quindi il relativo massimale di spesa) riguarda quegli impianti FTV che mettono a disposizione per altre utenze l’energia elettrica (vedi le C.E.R. – Comunità Energetiche Rinnovabili) con contestuale installazione di stazione di ricarica, per un totale di 4 punti. Il criterio di valutazione non premia l’installazione di batterie di accumulo, sebbene queste siano comunque ammesse a contributo.
Risulterebbe chiaro quindi che l’orientamento di tale iniziativa sia quello di privilegiare soluzioni tecniche che permettano l’autoconsumo istantaneo di energia elettrica, cedendo l’eventuale surplus di energia elettrica prodotta e non consumata ad altre utenze che in quel momento invece ne farebbero uso ( concetto delle Comunità Energetiche).
Requisito primario richiesto ai fini dell’erogazione del contributo, infatti, sarà necessario il possesso di una Diagnosi Energetica redatta in conformità alla UNI CEI EN 16247, in cui si individuano le opportunità di miglioramento e di risparmio energetico a seguito dell’installazione di impianti FTV.
Risulta evidente che la diagnosi energetica non dovrebbe essere un documento fine a sé stesso e finalizzato unicamente all’installazione di impianti FTV. A volte, purtroppo, viene infatti interpretata come l’ennesimo impedimento burocratico per la richiesta di un contributo. Lo scopo primario, invece, cui dovrebbe porsi un Auditor Energetico (e quindi anche la modalità con cui viene redatta una diagnosi energetica) è quello di sensibilizzare il Committente, istruendolo, dandogli spunti di riflessione per intraprendere in autonomia eventuali interventi migliorativi in tema di risparmio energetico, che a volte, invece, fatica ad attuare per carenze di informazioni in merito ai suoi stessi impianti produttivi.
Premesso ciò, si vuole riportare in sintesi alcune regole per l’accesso al finanziamento:
- Le attività devono essere iscritte nel Registro delle Imprese e con sede legale ed operativa nel territorio della Provincia di Trento. Altre diposizioni per imprese operanti fuori la P.A.T.;
- E’ necessario disporre di una diagnosi energetica, redatta in conformità alla UNI CEI EN 16247 e relativa dichiarazione di rispondenza a tale norma;
- Impegnarsi a rimuovere eventuali coperture in amianto;
- Non essere in liquidazione o in dissesto finanziario;
- Non possedere apparecchi da gioco.
Non sono ammessi ad agevolazione l’IVA ed oneri accessori (bolli, viaggi, oneri finanziari) e la diagnosi energetica precedentemente descritta (come stabilito dalla FAQ.n°10).
La richiesta del contributo FESR per la realizzazione di impianti fotovoltaici aventi potenza da 15 a 1000kW, può essere quindi presentata con due differenti modalità e con possibile contestuale realizzazione di C.E.R. Per ciascuna modalità si riportano gli interventi ammessi al contributo di cui sotto:
- Per qualsiasi importo in regime di esenzione: Impianto FTV, inverter, batteria di accumulo, spese tecniche;
- Per importi di spesa superiori a 200.000 €, in regime “de-minimis”: Come sopra, è possibile portare inoltre a contributo la rimozione e lo smaltimento di coperture in amianto (20€/mq al massimo), l’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
I limiti massimi di spesa, sono funzionali al punteggio ottenuto. Si rimanda al paragrafo A1.2.1 del testo del bando per maggiori dettagli.
Si rimanda alla pagina “Contributi installazione impianti fotovoltaici – Avviso FESR n. 2/2022” della P.A.T. per maggiori informazioni e dettagli, nonché sulla relativa modulistica da presentare.
Dalla pagina “Avviso FESR n. 2/2022 – Investimenti in impianti fotovoltaici” è invece possibile scaricare il testo integrale del bando.
Dalla pagina delle “FAQ” di chiarimento è invece possibile recuperare ulteriori specifici dettagli.